Regolamento›Parte PRIMA›Capo I
Art. 1
1 / 174In vigore dal 16 mar 1905
REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095
sui porti, spiagge e fari
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Le attribuzioni e l'ingerenza devolute al Ministero dei lavori pubblici sulla esecuzione delle opere marittime sono subordinate a preventivi concerti da prendersi, a termini dell' della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F col Ministero della Marina, in quanto le opere stesse possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione, ed, oltre che con lo stesso Ministero, anche con quello della guerra, ogni qualvolta, trattandosi di nuovi lavori, questi possano avere influenza o relazione con la difesa militare e la sicurezza dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-1