Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 1904
Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alle presenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Orlando. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-rd-2