Testo unico›Capo VI
Art. 84
84 / 102Art. 156 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami, per una causa qualunque, e cosi anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.
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