Art. 80 · Art. 152 legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoCapo VI

Art. 80

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Art. 152 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale. Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le Amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del Genio civile e della ispezione forestale.
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