Testo unico›Capo VI
Art. 74
74 / 102Art. 146 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
L'esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.
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