Testo unico›Capo VI
Art. 73
73 / 102Art. 145 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi d'urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-73