Art. 71 · Art. 143 legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoCapo VI

Art. 71

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Art. 143 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel paesaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.
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