Art. 69 · Art. 141 legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoCapo VI

Art. 69

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Art. 141 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera. Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-69