Art. 64 · Art. 128 legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoCapo V

Art. 64

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Art. 128 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.
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