Testo unico›Capo IV
Art. 60
60 / 102Art. 123 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all' ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli , l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gl'interessati.
Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.
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