Testo unico›Sez. III
Art. 6
41 / 102Art. 95 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 18 ago 1911
Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.
Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-6