Testo unico›Sez. II
Art. 29
16 / 102Art. 118 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto dall', coll'approvazione o del prefetto o della Deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.
Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-29