Testo unico›Capo II
Art. 15
50 / 102Ultimo Capoverso, art. 103, legge 30 marzo 1893, n. 173.
In vigore dal 18 ago 1911
Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-15