Art. 11 · Art. 19 legge 7 luglio 1902, n. 304.
Testo unicoSez. VI

Art. 11

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Art. 19 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 18 ago 1911
Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell' della legge 30 giugno 1904, n. 293.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-11