Art. 100 · Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoCapo VII

Art. 100

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Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.
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