Testo unico›Capo VII
Art. 100
100 / 102Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-100