Art. 5
In vigore dal 3 set 1904
La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposto erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-rd-5