Che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte, e di quella sulla esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti archeologici od artistici.
REGIO DECRETO · n. 431
Che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte, e di quella sulla esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti archeologici od artistici.
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Indice dell’atto
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Regolamento
parte PRIMAOrdinamento degli Uffici e delle Commissioni per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.
titolo IUffici.
capo IDesignazione ed attribuzioni degli Uffici.
capo IIDel personale.
titolo IIIspettori onorari e Commissioni.
capo IDelle raccolte governative.
capo IDegl'ispettori onorari.
capo IIIDella Commissione centrale.
parte SECONDADel catalogo dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.
capo IVAggiunte ai cataloghi di monumenti e di oggetti d'antichità e d'arte di proprietà di Enti morali.
parte TERZADella conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte.
titolo IDei Monumenti immobili.
capo IConservazione e lavori in monumenti di proprietà dello Stato e degli altri Corpi morali.
capo VDelle riproduzioni di oggetti d'antichità e d'arte.
capo VIDella esportazione di oggetti d'arte e di antichità.
titolo IIIDegli scavi archeologici.
capo IScavi governativi.
titolo IV