Che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte, e di quella sulla esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti archeologici od artistici.
REGIO DECRETO · n. 431

Che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte, e di quella sulla esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti archeologici od artistici.

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Indice dell’atto
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Regolamento
parte PRIMAOrdinamento degli Uffici e delle Commissioni per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.
titolo IUffici.
capo IDesignazione ed attribuzioni degli Uffici.
    capo IIDel personale.
      titolo IIIspettori onorari e Commissioni.
        capo IDelle raccolte governative.
          capo IDegl'ispettori onorari.
            capo IIIDella Commissione centrale.
              parte SECONDADel catalogo dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.
                capo IVAggiunte ai cataloghi di monumenti e di oggetti d'antichità e d'arte di proprietà di Enti morali.
                  parte TERZADella conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte.
                  titolo IDei Monumenti immobili.
                  capo IConservazione e lavori in monumenti di proprietà dello Stato e degli altri Corpi morali.
                    capo VDelle riproduzioni di oggetti d'antichità e d'arte.
                      capo VIDella esportazione di oggetti d'arte e di antichità.
                        titolo IIIDegli scavi archeologici.
                        capo IScavi governativi.
                          titolo IV