Regolamento›Capo II
Art. 88
37 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei Lavori pubblici denunzia a quali opere le somme corrispondenti sieno da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
La Cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discrimizione delle somme inscritte al conto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-88