Art. 88
RegolamentoCapo II

Art. 88

37 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei Lavori pubblici denunzia a quali opere le somme corrispondenti sieno da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell'Amministrazione. La Cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discrimizione delle somme inscritte al conto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-88