Art. 73
RegolamentoTitolo IV

Art. 73

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In vigore dal 12 ago 1904
La Commissione visita collegialmente, almeno una volta l'anno, i lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti approvati. Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all'uopo delegati. I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire loro le indicazioni e gli schiarimenti richiesti. Le osservazioni dei delegati sullo svolgimento dei lavori sono comunicate alla Commissione, la quale, nella relazione annuale o in una relazione straordinaria, le comunica al Ministero dei Lavori Pubblici, aggiungendo quelle altre che ritenesse opportune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-73