Regolamento›Titolo IV
Art. 70
137 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Quando la bonifica è eseguita dallo Stato, o per concessione dalle provincie e dai comuni, i due delegati dei proprietari interessati sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente:
a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due delegati sono nominati dall'assemblea generale dei proprietari, a norma degli , lett. d), 22, 23, 24 e 25;
b) se i proprietari costituiscono uno o più consorzi, i due delegati sono eletti dalle rappresentanze consorziali con le norme di cui all';
c) se non tutti i proprietari appartengono a consorzi, ogni deputazione consorziale nomina un rappresentante ed i proprietari non consorziati ne nominano tanti quanti ne sono indicati nel manifesto prefettizio. I rappresentanti così prescelti eleggono i due delegati secondo le prescrizioni dell', ultimo capoverso.
Nei casi di cui alle lettere a), c), se per il grande numero dei proprietari o per deficiente viabilità riesce difficile riunire l'assemblea generale, il prefetto, con manifesto, invita i proprietari a presentare all'ufficio comunale, entro un congruo termine, personalmente o per mezzo di persona di loro fiducia, una scheda in busta chiusa coi nomi dei due delegati. All'atto della presentazione si debbono apporre sulla busta la data e le firme dell'esibitore e dell'impiegato incaricato. Trascorso il termine fissato, i sindaci inviano gli atti al prefetto, che, con l'assistenza di due consiglieri provinciali, provvede, in seduta pubblica, all'apertura ed allo spoglio delle schede in giorno e luogo da designarsi previamente nel manifesto.
In tutti i casi sono proclamati eletti i due fra i proprietari interessati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-70