Art. 7
RegolamentoTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 18 ago 1911
Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche, con sede presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e da istituirsi con decreto Reale, designa in via provvisoria: a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene insieme, ai termini dell' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna. Alla Commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore compartimentale del Genio civile.

Note all'articolo

  • La L. 13 luglio 1911, n. 774 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-7