Regolamento›Titolo III
Art. 63
130 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori s'istituiscono ad inizitiva:
a) o degl'interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare;
b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare;
c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata;
d) o dello Stato.
In tuttu i casi la proposta deve essere corredata:
1° dei documenti prescritti dall', lett. a), b);
2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati;
3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gl'indirettamente interessati, per costituire la deputazione provvisoria del consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-63