Regolamento›Titolo III
Art. 62
129 / 170In vigore dal 12 ago 1904
La domanda che, ai termini dell' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori, deve avere a corredo:
a) l'atto costitutivo del consorzio;
b) lo statuto compilato secondo gli ed accettato dall'assemblea;
c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di farvi fronte.
Fatte le pubblicazioni della domanda, l'obbligatorietà, se ne sia il caso, è dichiarata per decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può ifluire su opere di bonifica di 1ª categoria già compiute, in corso di esecuzione o da eseguire, deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-62