Regolamento›Capo V
Art. 60
127 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il R. commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell'assemblea generale.
Il R. commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera. Tale indennità, da fissarsi nel decreto di nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al giorno, secondochè il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e le diarie sono liquidate dal Ministero dei Lavori Pubblici, che può anche anticiparle, curandone poi il rimborso del consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-60