Regolamento›Capo V
Art. 56
123 / 170In vigore dal 12 ago 1904
I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero.
Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'ingegnere capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-56