Regolamento›Capo IV
Art. 50
88 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunzi legali della provincia.
Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall'ufficio del Genio civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-50