Art. 40
RegolamentoCapo III

Art. 40

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In vigore dal 12 ago 1904
Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la concessione è dichiarata priva di effetto. Il concessionario, con nuove deliberazioni, à termini dell', n. 2, può chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-40