Art. 39
RegolamentoCapo III

Art. 39

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In vigore dal 12 ago 1904
Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di potere accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del Tesoro, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio superiore di Sanità e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente can uno o più decreti motivati: a) sulle opposizioni e sui reclami presentati; b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a), d) dell', quando già non abbia avuto luogo à termini dell'; c) all'approvazione del progetto tecnico; d) all'approvazione del progetto economico; e) alla concessione delle opere, giusta l' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori; f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato in conformità dell' della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente. Nei casi di cui al capoverso b), se l'accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale, la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, à termini dell', n. 2, e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-39