Art. 38
RegolamentoCapo III

Art. 38

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In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto, accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all', li trasmette all'ufficio del Genio civile che, verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche, la quale ne riferisce al Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'accoglimento della domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto. La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione, quando sugli atti stessi si sieno pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-38