Regolamento›Capo III
Art. 36
66 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Alla domanda di concessione, da presentarsi al prefetto, debbono essere uniti:
1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per provincie, comuni e comprensori;
2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della provincia o del comune richiedente, ovvero dei Consigli delle provincie e dei comuni associati, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o dell'assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;
3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;
4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilato à termini degli .
I documenti di cui al n. 2° non occorrono, quando la domanda è presentata da un'associazione volontaria di provincie o comuni interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-36