Art. 35
RegolamentoCapo III

Art. 35

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In vigore dal 12 ago 1904
Le associazioni volontarie fra provincie e comuni, di cui al capoverso b) del precedente articolo, si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finché le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione. Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale, da approvarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-35