Art. 27
RegolamentoCapo II

Art. 27

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In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi. In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione. Con lo stesso manifesto il prefetto: a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto, se intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'; b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti. La notizia dell'approvazione del disegno di statuto nei casi indicati alla lettera b) è pubblicata dal prefetto. Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello statuto, se intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici, con un rapporto sulla regolarità della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-27