Art. 26
RegolamentoCapo II

Art. 26

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In vigore dal 12 ago 1904
Il presidente dell'assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, restituendo quelle che non furono distribuite. I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch'essi al prefetto i verbali delle assemblee generali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-26