Regolamento›Capo II
Art. 25
25 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta.
Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gl'interessati.
Letti i verbali dell'adunanza, delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei voti.
Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-25