Art. 25
RegolamentoCapo II

Art. 25

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In vigore dal 12 ago 1904
Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta. Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gl'interessati. Letti i verbali dell'adunanza, delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei voti. Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-25