Art. 23
RegolamentoCapo II

Art. 23

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In vigore dal 12 ago 1904
Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona anche estranea, purchè maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da un notaio. Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti. La donna maritata può essere rappresentata dal marito: i minori, gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori e curatori. La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili, non dei domini diretti. Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione. I proprietari, inscritti, pro-indiviso nei ruoli delle imposte dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-23