Art. 22
RegolamentoCapo II

Art. 22

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In vigore dal 12 ago 1904
L'assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione. Il presidente dell'assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro, che ritenga idoneo fra gli intervenuti e fare da segretario. Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell'elenco che deve trovarsi nella sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi fra proprietari e consorzi esistenti; se fra soli proprietari, è richiesto invece l'intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza.
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