Regolamento›Capo II
Art. 19
19 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:
a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per provincie, comuni e comprensori;
b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte erariali;
c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'. lett. a), b);
d) del disegno di statuto compilato in conformità dell', ove lo ritenga opportuno.
Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali.
Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti, da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica, se occorra, hanno luogo in conformità dell'.
Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-19