Art. 18
RegolamentoCapo II

Art. 18

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In vigore dal 12 ago 1904
I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati. Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento. I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere d'essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo l'ubicazione dei loro fondi; l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-18