Art. 169
RegolamentoTitolo VII

Art. 169

169 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate à termini dell' e seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-169