Regolamento›Titolo VII
Art. 165
165 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-165