Art. 162
RegolamentoTitolo VII

Art. 162

162 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento. Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta, la condizione che il contratto cessa di pieno diritto: a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell', lett. b), quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente; b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
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