Regolamento›Capo II
Art. 158
63 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa l'oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.
Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.
Spetta al prefetto, sentito l'Ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.
Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal prefetto.
L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-158