Regolamento›Capo II
Art. 157
62 / 170In vigore dal 12 ago 1904
La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorchè si facciano dal contravventore, è esercitata dal Genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del prefetto che la ordina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-157