Regolamento›Capo II
Art. 155
60 / 170In vigore dal 12 ago 1904
L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-155