Art. 155
RegolamentoCapo II

Art. 155

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In vigore dal 12 ago 1904
L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-155