Art. 15
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 15

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In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi: a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lett. a) dell', ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini; c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-15