Art. 149
RegolamentoCapo II

Art. 149

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In vigore dal 12 ago 1904
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, nonché dai carabinieri reali. A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle provincie, dai comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'ingegnere capo del Genio civile nella provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-149