Art. 143
RegolamentoCapo II

Art. 143

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In vigore dal 25 nov 1948
Le pene pecunarie per le altre contravvenzioni sono le segnenti: 1° l'ammenda da L. 20 a L. 150 per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente , e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione; 2° l'ammenda da L. 10 a L. 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dal'autorità o dall'ente, cui competa la facoltà di rilasciare la licenza; 3) l'ammenda da lire cinquanta a lire duecentocinquanta, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. L'ammenda non può in nessun caso essere minore di lire cinquanta nè, qualunque sia il numero delle bestie superiore a lire quindicimila. Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-143