Art. 14
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 14

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In vigore dal 12 ago 1904
Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo precedente. Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-14