Art. 137
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 137

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In vigore dal 12 ago 1904
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone. Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate: a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi; c) con la facoltà, nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni; d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento; e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione, copie di atti, ecc.; f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima. Il prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata. Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente , deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta dagli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica. Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-137