Art. 122
RegolamentoCapo IV

Art. 122

108 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomima, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidato dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali. Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio. La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-122